La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento con valore legale, basato sulla posta elettronica, per la trasmissione di documenti informatici attraverso la rete internet.

La previsione contenuta nella legge n. 2 del 2009 si applica a tutte le professioni regolamentate per le quali il legislatore abbia prescritto la tenuta di un albo o elenco

I professionisti non possono utilizzare la casella di PEC gratuita per i cittadini per l’esercizio della loro attività. La PEC gratuita viene infatti attribuita solo ai cittadini richiedenti per semplificare i rapporti con la PA, riducendo tempi e costi delle comunicazioni L’obbligo posto a carico dei professionisti è invece finalizzato a migliorare le comunicazioni fra la PA e soggetti che operano sul mercato in qualità di esercenti una libera professione.

I professionisti, dipendenti delle PA, iscritti nei rispettivi albi o in apposite sezioni separate degli stessi, debbono dotarsi di una casella di PEC indipendentemente dal possesso di quella eventualmente fornita dal datore di lavoro.

Ci si può iscrivere all’Ordine territoriale ove il professionista ha la residenza abitativa o il domicilio lavorativo.

Ci si può trasferire dopo aver conseguito la residenza, oppure qualora si eserciti l’attività “prevalente” in presso la provincia dell’ordine territorialmente competente.

Si compila un apposito modulo presente sul sito e, correlato di documento di riconoscimento bisogna mandarlo a mezzo Pec o e-mail.

Lo si può richiedere a mezzo Pec o e-mail e può essere ritirato direttamente presso la sede dell’ordine oppure a mezzo Pec, esibendo un documento di identità. Lo può anche ritirare una persona diversa dal richiedente purché munita di delega + copia di documento di identità sia del delegato che del delegante.

Con la pubblicazione della legge 183 del 2011 l’Ordine non può più rilasciare certificati di iscrizione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni perché in base all’art. 15:

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

Si può richiedere il patrocinio presentando regolare richiesta con allegato il programma, nomi dei docenti ed obiettivi formativi.

Le ricevute che attestano il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo, anche per gli anni precedenti a quello in corso, possono essere scaricate dalla propria pagina personale del portale https://amministrazione.alboweb.net/ nella sezione Pagamenti.

In questo caso occorre notiziare a mezzo Pec o di persona l’Ordine esibendo la relativa documentazione che documenti il doppio pagamento. L’Ordine si attiverà per il rimborso.